Ebbene si, il Comune di Taranto è stato "condannato", con sentenza N. 00738/2009 del Tar di Lecce, per i ritardi nei provvedimenti a tutela di salute ed ambiente. Tra virgolette perchè ancora non si tratta di una vera e propria sentenza di condanna, ma sono stati dati 30 giorni di tempo al Comune per consegnare un rapporto circa tutti i provvedimenti presi in tal senso.
Di seguito la sentenza:
N. 02765/2009 REG.SEN.
N. 00738/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 738 del 2009, proposto da:
Comitato Cittadino Referendario per la Tutela della Salute e del Lavoro Taranto Futura, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto del Sindaco del Comune di Taranto formatosi in ordine all'atto di significazione e diffida notificato il 30/10/2008, inerente la mancata adozione, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000, di ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire, limitare ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, quindi, la salute dei cittadini, ma, soprattutto, al fine di evitare ulteriori gravi danni in materia ambientale, di sicurezza alimentare ovvero in materia igienico – sanitaria;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avv. Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 30 ottobre 2008, il ricorrente comitato cittadino chiedeva al Sindaco del Comune di Taranto l’adozione di ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all’inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.
Dinanzi all’inerzia protratta del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, in particolare per violazione del principio comunitario di massima precauzione degli artt. 50 e 54 del TUEL e dell’art. 217 del testo unico leggi sanitarie (TUS) e del conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Con sentenza n. 1786 del 7 luglio 2009, questa sezione accoglieva il predetto ricorso, sebbene limitatamente al solo obbligo di provvedere, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di pronunziarsi espressamente sull’istanza del comitato ricorrente, secondo quanto precisato nella parte motiva della decisione stessa, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della predetta sentenza.
Con istanza ex art. 21-bis, comma 2, della Legge TAR, lo stesso comitato ricorrente riferisce che, a seguito della comunicazione della predetta decisione in data 22 luglio 2009, l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento, né avviato alcuna attività al riguardo.
Con tale istanza si chiede pertanto la nomina di un apposito commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso ritiene il collegio, prima di adottare ulteriori decisioni in merito ad una vicenda caratterizzata da situazioni di grave inquinamento ambientale e dunque di rischio concreto per la salute della collettività, di dovere acquisire dall’amministrazione intimata ogni elemento utile per apprendere quali siano le attività sino ad ora poste in essere per dare concreta esecuzione alla predetta sentenza.
A tal fine è necessario che il Comune di Taranto provveda al deposito presso la segreteria di questo TAR, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, di una dettagliata relazione circa gli adempimenti istruttori sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso n. 738/2009 indicato in epigrafe, dispone l’adempimento istruttorio di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Massimo Santini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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